Cosa è un Aeroporto

L’aeroporto è un sistema complesso nel quale operano diversi soggetti. Come parte costitutiva della filiera del trasporto aereo, l’aeroporto fornisce una varietà di servizi finalizzati ad assicurare il massimo livello di efficienza e sicurezza al passeggero. L’aeroporto concorre altresì in modo determinante allo sviluppo economico e sociale del Paese garantendo la mobilità delle persone e delle merci a livello nazionale e internazionale.

Gli aeroporti italiani aperti al traffico commerciale sono 46. Tale traffico comprende il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

Ai sensi del Codice della Navigazione, l’aeroporto è gestito da una società concessionaria cui è affidato dallo Stato, sotto la vigilanza dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il compito di amministrare le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari soggetti privati che vi operano.

La società di gestione aeroportuale, nell’ambito delle attività di propria competenza, deve garantire:

→ la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra;
→ l’assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili;
→ l’ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali;
→ i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci;
→ la gestione degli oggetti smarriti.

L’articolo 10, comma 13, della legge 537/93 ed il successivo D.M. 12 novembre 1997 n. 521 hanno previsto per la gestione degli aeroporti la costituzione di apposite società di capitali.

I gestori aeroportuali in Italia possono essere di proprietà pubblica, privata o mista. Come in altri Paesi d’Europa, la grande maggioranza degli aeroporti è di proprietà pubblica. Si è però accentuata la tendenza da parte di importanti gruppi industriali e di istituti di credito di acquisire una partecipazione o la maggioranza del capitale sociale in alcuni aeroporti del Paese.

La durata di ciascuna concessione è determinata dal Ministro dei Trasporti e del Ministro dell’Economia in base ai quali la stessa è rilasciata. In ogni caso, la concessione non può avere una durata superiore ai 40 anni.

A fronte della concessione le società di gestione corrispondono allo Stato un canone annuo determinato sulla base del volume di traffico passeggeri e merci.

La gestione ed il controllo del traffico aereo civile in Italia è demandata all’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo) che garantisce la sicurezza e la regolarità della circolazione nello spazio aereo.

Per svolgere questa funzione strategica, l’ENAV presidia le Torri di Controllo fornendo i cosiddetti “Servizi di Terminale”, ovvero avvicinamento, decollo e atterraggio di un aeromobile.

La gestione ed il controllo del traffico aereo civile in Italia è demandata all’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo) che garantisce la sicurezza e la regolarità della circolazione nello spazio aereo.

Per svolgere questa funzione strategica, l’ENAV presidia le Torri di Controllo fornendo i cosiddetti “Servizi di Terminale”, ovvero avvicinamento, decollo e atterraggio di un aeromobile.

Il Gestore aeroportuale insieme agli altri operatori della filiera tutela la sicurezza del passeggero ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sotto la supervisione dell’Enac.
La sicurezza è a tutti gli effetti prioritaria per il trasporto aereo e si declina in due diverse accezioni. Ovvero quella di safety e security.La safety rappresenta la sicurezza dal punto di vista della progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché la valutazione dell’idoneità degli operatori aerei e del personale di volo. Rientrano in tale aspetto anche tutte le misure poste in essere dal gestore aeroportuale nell’ambito del Safety Management System, ovvero il sistema atto a garantire che le operazioni aeroportuali si svolgano nelle condizioni di sicurezza prefissate e a valutare al contempo l’efficacia del sistema stesso al fine di intervenire per correggerne le eventuali deviazioni.

La security rappresenta invece l’insieme delle attività volte a prevenire atti terroristici e/o atti illeciti a terra, a bordo degli aeromobili e, più in generale, in aeroporto. Ciò si sostanzia nel:

→ controllo dei passeggeri in partenza e in transito;
→ controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
→ controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espressi.

L’ENAC è l’autorità preposta alla regolazione tecnica, certificazione, controllo e vigilanza dell’aviazione civile in Italia.

Tale Ente, col suo mandato, esamina e valuta i piani regolatori e i programmi di intervento, investimenti e sviluppo in ambito aeroportuale, istruisce gli atti relativi a tariffe, tasse e diritti aeroportuali. L’ENAC inoltre sovraintende e vigila sul rispetto delle regole e degli standard ai quali sono tenute ad adeguarsi le società che svolgono attività di assistenza a terra.

Ha infine tra i propri obiettivi la garanzia della qualità dei servizi resi all’utente e la tutela dei diritti del passeggero.

Il Regolamento (CE) 1008/2008 stabilisce che il prezzo offerto al pubblico per i servizi di trasporto passeggeri e merci deve essere onnicomprensivo, ossia deve includere le tasse, i diritti e i supplementi, così da consentire al consumatore di effettuare una scelta consapevole al momento dell’acquisto del biglietto.

Oltre all’indicazione del prezzo finale devono essere specificate alcune voci di costo:

→ tariffa aerea applicata sui passeggeri e sulle merci;
→ tasse;
→ diritti aeroportuali;
→ altri diritti o tasse.

L’ENAC tiene sotto osservazione le offerte e i messaggi pubblicitari diffusi dalle compagnie aeree relativi al costo del biglietto. Nel caso in cui venga rilevata una violazione della normativa comunitaria, l’ENAC informa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può sanzionare le compagnie aeree per pubblicità ingannevole, irrogando una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro.

Le voci del biglietto aereo sono:

→ diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri;
→ costo sicurezza/assicurazione dei costi carburanti;
→ corrispettivo controllo sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano;
→ corrispettivo servizio di vendita;
→ corrispettivo controllo sicurezza sui bagagli da stiva;
→ corrispettivo per servizio assistenza passeggeri a ridotta mobilità;
→ addizionale comune;
→ IVA.

I diritti aeroportuali rappresentano il corrispettivo che gli utenti aeroportuali (passeggeri, compagnie aeree, operatori, ecc.) pagano per la fruizione di beni e servizi messi a disposizione in aeroporto.

Le società di gestione, attraverso le tariffe per i servizi aeroportuali, oltre che attraverso i proventi derivanti dalle attività commerciali accessorie (aree negozi, parcheggi, ecc.), sono in grado di programmare e attuare investimenti infrastrutturali volti a migliorare la qualità dei servizi e soddisfare le domande dei vettori e dei passeggeri con l’obiettivo di garantire la mobilità. I corrispettivi aeroportuali soggetti a regolamentazione sono: i diritti di approdo e di partenza, i diritti di sosta e di ricovero di aeromobili, il diritto di imbarco passeggeri, le tasse di imbarco e sbarco merci, i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio da stiva, i corrispettivi per l’uso di infrastrutture centralizzate (es. sistemi di smistamento bagagli, informativa al pubblico, ecc.), dei beni di uso comune e dei beni ad uso esclusivo, il corrispettivo per l’assistenza al passeggero a ridotta mobilità (PRM) e i corrispettivi per le attività di assistenza a terra se svolti in monopolio.

Ciascun gestore aeroportuale redige la propria Carta dei Servizi con lo scopo di definire annualmente gli standard qualitativi dei servizi fondamentali offerti nello scalo al passeggero. Tali standard sono identificati da una serie di parametri stabiliti dall’ENAC.

La redazione della Carta dei Servizi è diventata obbligatoria a decorrere dall’entrata in vigore della revisione della parte aeronautica del nuovo Codice della Navigazione (2006). Inoltre, tutti gli aeroporti con traffico annuo superiore a 2 milioni di passeggeri devono effettuare una costante attività di monitoraggio sulla qualità attraverso un comitato aeroportuale istituito dall’ENAC per il miglioramento continuo della regolarità e qualità dei servizi offerti.

Accanto alla tutela prevista dal Regolamento (CE) 261/2004, il gestore aeroportuale sulla base del Regolamento (CE) n. 1107 del 5 luglio 2006 prevede ulteriori tutele per le persone con ridotta mobilità sulla base del principio che tali soggetti hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai PRM le forme di assistenza che consentono di:

→ comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando punti designati all’interno e all’esterno del terminal;

→ spostarsi da un punto designato al banco di accettazione (check-in);

→ adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;

→ procedere dal banco dell’accettazione (check-in) all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;

→ imbarcarsi sull’aeromobile e sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

→ procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere e viceversa;

→ riporre a bordo e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;

→ recarsi dall’aeromobile alla sala riconsegna bagagli e ritirare il proprio bagaglio, completando i controlli per l’immigrazione e doganali;

→ essere accompagnati a un punto designato;

→ prendere i voli in coincidenza, se il PMR è in transito, con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;

→ poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità;

→ poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco;

→ ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;

→ ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;

→ poter accedere alle informazioni sui voli.

Per ricevere assistenza il passeggero deve richiedere il servizio alla compagnia aerea, al suo agente o all’operatore turistico con cui effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza del volo pubblicata.

La compagnia aerea che riceve la richiesta di assistenza deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dall’ora di partenza del volo pubblicata, comunicando le informazioni al gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo e transito. Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in merito alla compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quella con cui ha prenotato il trasporto.

Accanto alla tutela prevista dal Regolamento (CE) 261/2004, il gestore aeroportuale sulla base del Regolamento (CE) n. 1107 del 5 luglio 2006 prevede ulteriori tutele per le persone con ridotta mobilità sulla base del principio che tali soggetti hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai PRM le forme di assistenza che consentono di:

→ comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando punti designati all’interno e all’esterno del terminal;

→ spostarsi da un punto designato al banco di accettazione (check-in);

→ adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;

→ procedere dal banco dell’accettazione (check-in) all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;

→ imbarcarsi sull’aeromobile e sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

→ procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere e viceversa;

→ riporre a bordo e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;

→ recarsi dall’aeromobile alla sala riconsegna bagagli e ritirare il proprio bagaglio, completando i controlli per l’immigrazione e doganali;

→ essere accompagnati a un punto designato;

→ prendere i voli in coincidenza, se il PMR è in transito, con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;

→ poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità;

→ poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco;

→ ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;

→ ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;

→ poter accedere alle informazioni sui voli.

Per ricevere assistenza il passeggero deve richiedere il servizio alla compagnia aerea, al suo agente o all’operatore turistico con cui effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza del volo pubblicata.

La compagnia aerea che riceve la richiesta di assistenza deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dall’ora di partenza del volo pubblicata, comunicando le informazioni al gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo e transito. Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in merito alla compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quella con cui ha prenotato il trasporto.

Il Regolamento (CE) 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto comunitario e a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

A seconda del disservizio causato, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, alla prenotazione su volo alternativo e/o all’assistenza. Sulle specifiche tutele previste dal Regolamento 261/2004 si può consultare la “Carta dei Diritti del Passeggero”, redatta ed aggiornata dall’ENAC, ovvero l’organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero.

Di seguito il link che consente di accedere direttamente alla Carta dei Diritti dei Passeggeri:
www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero

Qualora non venissero applicate le tutele previste, il passeggero deve indirizzare il proprio reclamo alla compagnia aerea con la quale ha stipulato il contratto di viaggio e, solo in caso di mancata risposta entro 6 settimane, presentare formale reclamo all’ENAC.

Le cause che possono determinare il ritardo di un volo sono molteplici. Tra queste, le più significative sono rappresentate da:

→ avverse condizioni meteo ed eventi di natura straordinaria ed imprevedibile (presenza di nubi vulcaniche, crisi, ecc.);

→ saturazione delle infrastrutture ed il relativo impatto sul cosiddetto turnaround, ovvero il tempo di sosta che intercorre tra l’atterraggio e la ripartenza di un aeromobile da un determinato scalo e che consente lo svolgimento delle operazioni di assistenza (es. sbarco/imbarco passeggeri, pulizia della cabina, operazioni di catering, rifornimento carburante, ecc.)

→ capacità limitata dell’aeroporto rispetto alla domanda, strettamente connessa con l’assegnazione degli slot che in alcuni casi possono sovrapporsi generando uno slittamento dei servizi di assistenza a terra.

Sulla base dell’attuale normativa i periodi nei quali non possono essere effettuati scioperi sono:

→ dal 18 dicembre al 7 gennaio;

→ dal 24 aprile al 2 maggio

→ dal 27 giugno al 4 luglio

→ dal 27 luglio al 5 settembre

→ dal 30 ottobre al 5 novembre

→ dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua

→ dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e le consultazioni referendarie nazionali

→ dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate

→ le regole relative alla franchigia elettorale trovano applicazione anche in riferimento ad eventuali turni di ballottaggio

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83 e Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, Legge n. 146/1990 come modificata dalla Legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo.

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